Lo status giuridico dei beneficiari accolti nella rete SAI Umbra 2021-2022
Lo status giuridico, e relativo permesso di soggiorno, registrato al momento dell’ingresso dei beneficiari nei progetti di accoglienza della rete SAI è mutato nel corso degli anni. Il mutare delle caratteristiche della condizione giuridica è la diretta conseguenza delle modifiche apportate a livello normativo in materia di asilo e del panorama geopolitico internazionale di cui le migrazioni forzate sono una conseguenza.
Infatti ripercorrendo in modo schematico le principali tappe della normativa italiana in materia di asilo (per un approfondimento si rimanda alla sessione dedicata) possiamo osservare che fino al 2004 quando ancora era esistente un’ unica Commissione Nazionale il 90% degli accolti era rappresentato da richiedenti asilo in attesa di essere convocati dalla Commissione Centrale di Roma e di vedere definita la propria posizione giuridica. Con l’entrata in vigore della legge 189 del 2002, la cosiddetta legge Bossi-Fini, assistiamo ad un radicale mutamento della condizione giuridica delle persone che vengono inserite nella rete dei progetti umbri: i richiedenti asilo che negli anni 2001 e 2002 costituivano il 100% degli accolti, nel 2005 rappresentano solo il 34%, mentre il restante degli accolti è rappresentato principalmente da titolari di protezione umanitaria ed in parte da rifugiati. Infatti l’aumento degli organi preposti all’esame delle richieste di asilo (Commissioni Territoriali) fa si che la maggior parte di coloro che vengono accolti nei progetti, non è più costituita da richiedenti asilo, ma da beneficiari la cui domanda è stata già esaminata e il cui status giuridico è quindi già definito.
Nel 2008, in seguito all’istituzione della protezione sussidiaria, attraverso il cosiddetto “decreto qualifiche” (D.Lgs n.251. n.251/2007) iniziano a fare ingresso nei progetti umbri i primi titolari della protezione sussidiaria.
Osservando la realtà attuale, come si evince dai grafici, in seguito alla recente riforma normativa del D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, nella rete dei progetti umbri vengono inseriti nuovamente i richiedenti asili che ne erano stati esclusi con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 che aveva riservato l’accoglienza in tale circuito ai soli titolari di protezione (per un approfondimento si rimanda alla sessione dedicata). Nel 2021 i beneficiari accolti nei SAI umbri sono infatti prevalentemente richiedenti asilo seguiti dai titolari di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) mentre nel 2022 sono i titolari di status di rifugiato a rappresentare la percentuale più ampia degli accolti seguiti dai titolari di protezione sussidiaria, nella maggior parte dei casi trasferiti da progetti CAS. Sia nel 2021 che nel 2022 una buona percentuale di accolti è titolare di un permesso di soggiorno per “casi speciale” e “protezione speciale”, nuove forme di protezione introdotte dalle recenti normative. Non esistono più i titolari di permessi di soggiorno per “motivi umanitari”, forma di protezione abrogata dal decreto sicurezza del 2018 (per un approfondimento si rimanda alla sessione dedicata). Per quanto riguarda i minori, esclusi quelli accompagnati dai propri genitori che nella maggior parte sono titolari di un permesso per motivi familiari, i minori stranieri non accompagnati oltre ad essere richiedenti asilo, possono essere titolari di un permesso per minore età o per affidamento. In molti casi giungono senza documenti provenendo direttamente dagli sbarchi e sarà il progetto in cui vengono inseriti a regolarizzare la loro posizione. Infine si noti che nel grafico riferito al 2022 è presente la protezione temporanea, di cui sono titolari esclusivamente i cittadini ucraini.